LE PARTI: possono essere esclusivamente imprenditori commerciali, sia individuali che sotto forma societaria (di persone o di capitali), economicamente e giuridicamente indipendenti tra loro.
CAUSA DEL FRANCHISING: il franchising è finalizzato alla penetrazione massima nel mercato, attraverso ad una rete di distribuzione che aggrega le diverse affiliate (decentrando in questo modo l’attività di diffusione di beni/servizi specifici).
OGGETTO DEL FRANCHISING: si tratta di un corrispettivo, precedentemente determinato, che l’affiliante è tenuto a pagare in favore dell’affiliato. Tale concessione permette a quest’ultimo di poterne sfruttare marchio, diritti, insegna, licenza e qualsivoglia prestazioni proprie di altri contratti tipici (come, ad sempio, la locazione di beni necessari all’esercizio dell’impresa d’affiliazione o il comodato). Il contratto di affiliazioni può essere utilizzato in ogni settore dell’attività economica.
Nel caso del franchising distributivo di beni, la determinazione dell’oggetto mette in evidenza una concessione per la rivendita, accompagnata dalla trasmissione delle conoscenze, della licenza all’uso di determinati segni distintivi (dell’affiliante) e la prestazione di servizi.
LA FORMA: in seguito al principio generale della libertà della forma, è previsto dalla legge che il contratto di affiliazione debba obbligatoriamente essere redatto in una forma scritta, pena la nullità del contratto stesso). Di norma, tale forma scritta “ad substantiam”, dovrà riguardare ogni requisito del contratto definito essenziale: accordo delle parti, causa ed oggetto. Di conseguenza, affinché il contratto possa essere considerato valido, non varrà il rinvio ad un accordo verbale pregresso.
E’ necessario, infatti, che la manifestazione della volontà risulti esplicitamente dal documento stesso. Ogni contratto stipulato verbalmente prima del 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore della legge 129/2004), dovrà essere formalizzato in forma scritta entro il 25 maggio 2005 (cfr. art. 9, comma 2).