Il franchising è un contratto bilaterale di collaborazione tra due soggetti, giuridicamente ed economicamente indipendenti, che rientra nell’ambito dei contratti di distribuzione-alienazione.
E’ fondato sull’intuitus personae, rapporto di collaborazione tra imprenditori nel quale prevale l’elemento personale. Viene stipulato con un determinato numero di affiliati, secondo regole uniformi che lo collocano tra i contratti in serie o per adesione, conclusi mediante moduli o formulari.
E’ un contratto ad effetti obbligatori, consensuale (si perfeziona a seguito del consenso delle parti) e di durata (rileva questo carattere nel caso di risoluzione per inadempimento che non retroagisce per le prestazioni già effettuate, cfr. art. 1458, comma 1, cod. civ.).
Il franchising è oneroso a prestazioni corrispettive, poiché l’affiliato è tenuto a pagare un prezzo per l’ingresso nella rete distributiva ed il diritto di utilizzo. E’ un contratto commutativo (non aleatorio): è possibile per entrambe le parti conoscere vantaggi e svantaggi reciproci. Tollera l’apposizione di condizioni e termini e può essere preceduto da un contratto preliminare.
Anche se la legge ne sancisce la concezione unitaria, la pratica commerciale ha individuato le 3 seguenti tipologie contrattuali, alle quali viene applicata la disciplina legale.
- FRANCHISING DI PRODUZIONE O INDUSTRIALE: l’affiliato produce i beni che poi vende secondo le indicazioni del franchisor utilizzando il marchio di quest’ultimo.
- FRANCHISING DI DISTRIBUZIONE: l’affiliato si limita a vendere determinati prodotti in un punto di vendita che reca l’insegna e l’immagine del franchisor.
- FRANCHISING DI SERVIZI: l’affiliato presta un servizio utilizzando l’insegna, la ditta o il marchio del franchisor.