Il contenuto

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CONTENUTO OBBLIGATORIO

Affinché una rete commerciale possa essere costruita in modo adeguato, il franchisor dovrà, prima di tutto, testare la propria formula commerciale sul mercato. E’ previsto dalla legge, in ragione della natura del franchising di contratto di collaborazione tra imprese, che sia obbligatorio l’inserimento, all’interno del contratto, di determinate indicazioni circa oneri e doveri gravanti su affiliato ed affiliante. Tale contratto dovrà quindi indicare:

- l’ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso che il franchisee sarà tenuto a sostenere prima di iniziare l’attività: in questo modo sarà possibile verificare la congruità e, di conseguenza, la legittimità della clausola limitante il periodo di durata dell’affiliazione;
- le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l’indicazione di un incasso minimo che il franchesee dovrà realizzare;
- l’ambito dell’esclusiva territoriale eventuale: sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali e unità di vendita direttamente gestiti dal franchisor;
- la specifica del know-how fornito da entrambe le parti;
- le modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte del franchisee;
- le caratteristiche dei servizi offerti dal franchisor in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione;
- le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

CLAUSOLE VOLONTARIE

Affiliante ed affiliato hanno la possibilità di pattuire altre clausole (oltre ai requisiti essenziali ed ai contenuti obbligatori). Esse potrebbero riguardare particolari esigenze personali o relative al settore merceologico in questione. Seppur nei limiti imposti dalla legge, possono essere oggetto di pattuizioni anche gli elementi costitutivi la formazione del contratto (al fine di estenderne o di diminuirne la durata, ad esempio). Il contratto di affiliazione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, a discrezione delle parti. Nel primo caso, la durata minima deve poter garantire all’affiliato l’ammortamento degli investimenti (in ogni caso, mai inferiore a 3 anni, salvo risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti).

ESCLUSIVA

L’esclusiva non rientra negli elementi naturali del contratto di affiliazione: deve essere espressamente prevista (cfr. Cass., sent. n. 6819, 21 luglio 1994). Circoscrive le zone riservate alla commercializzazione: può essere fatta a favore di una o di entrambe le parti. Infatti, nonostante di norma sia posta per l’affiliante come per l’affiliato (vincolando il concessionario a non vendere beni in concorrenza con quelli del concedente, e quest’ultimo a non potersi servire nella stessa zona di altri affiliati), le parti sono libere di disporre diversamente. Le restrizioni territoriali imposte dalle clausole di esclusiva (soprattutto a carico dell’affiliato) possono entrare in contrasto con la normativa europea (in particolare con l’art. 85 del Trattato CEE riguardante gli accordi e le pratiche concordate tra le imprese). Di contro, tra i regolamenti della Commissione Europea, ve ne sono alcuni inerenti a istituti e contratti (come quello di affiliazione, di distribuzione etc.), disciplinati al fine di favorirne l’utilizzo in deroga alle prescrizioni del Trattato.

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia controversia, affiliante ed affiliato possono stabilire un tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Camera di commercio ove ha sede il franchisee.
A tale procedimento vengono applicate, in quanto compatibili, le stesse regole previste per le società ex artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 5 del 17 gennaio 2003.

OBBLIGHI DELL’AFFILIATO

- Obblighi precontrattuali: le parti sono soggette, come per ogni altro contratto, alle regole generali in tema di comportamento precontrattuale, secondo correttezza e buona fede (cfr. art. 1337 cod. civ., responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo). A tal fine il legislatore indica espressamente gli obblighi precontrattuali di comportamento a carico dell’aspirante affiliato: fornire all’affiliante ogni informazione necessaria od opportuna per la stipula del contratto (anche se non espressamente richieste dall’affiliante stesso). Ovviamente, ciò deve essere eseguito tempestivamente ed in modo esaustivo.

- Obblighi contrattuali: l’oggetto immediato del franchising è l’inserimento dell’affiliante, su concessione del franchisor, all’interno di una rete distributiva commerciale precedentemente avviata, in corrispettivo di determinati obblighi. Questi possono essere di natura pecuniaria (pagamento di determinate somme), o d’altro genere (obbligo di acquisto di una certa quantità di merce). Tali doveri si aggiungo all’obbligo di rispettare le direttive dettate dall’impresa affiliante, le zone di esclusiva etc.

Corrispettivo in denaro

L’affiliato è tenuto per legge a pagare un corrispettivo in denaro. Tale somma, solitamente, può essere corrisposta:

- di una parte fissa di ingresso, generalmente rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete commerciale. Essa sarà versata in una soluzione una tantum (front fee) alla stipula del contratto;
- da canoni periodici (o royalties). Essi vengono determinati in misura fissa o variabile, rapportati al volume di affari realizzato dall’affiliato o anche mediante acquisto minimo di prodotti.

Nel franchising di produzione e distribuzione l’affiliato è tenuto a pagare anche i prodotti che il fornitogli dall’affiliante. In ogni caso, il mancato pagamento comporta inadempimento contrattuale: questo potrebbe comportare la risoluzione del contratto. Sia l’ammontare del compenso fisso per l’ingresso, che le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, devono sempre essere indicate espressamente (cfr. art. 3, comma 4, lett. a) e b), legge 129/2004).

Obbligo a non trasferir la sede

Qualora il contratto lo preveda, il franchisee non potrà trasferire la sede dell’impresa, se non in caso di forza maggiore od ottenuto il consenso del franchisor.

Obbligo di riservatezza

L’affiliato si impegna ad osservare e a fare osservare, ai propri collaboratori e dipendenti, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto del franchising (anche in seguito allo scioglimento del contratto).

Obbligo di consentire il controllo

Poiché la natura stessa di un’affiliazione consente l’ingresso in una rete commerciale già avviata, il franchising limita l’autonomia gestionale dell’affiliante, imponendogli di uniformarsi e di rispettare determinate regole comportamentali dettate dall’affiliante. L’affiliato, anche se la legge non lo prevede direttamente, sarà quindi limitato nelle sue iniziative: il franchisor avrà diritto di esercitare ogni verifica e controllo.

Altri obblighi dell’affiliato

- Impegno ad allestire l’unità predisposta alla vendita di prodotti od alla prestazione di servizi.
- Acquisto di una quantità minima di prodotti dell’affiliante.
- Rispetto di determinati comportamenti e standard di qualità, nella presentazione come nella vendita di prodotti/servizi.
- Rispetto di determinate condizioni e dei prezzi di vendita stabiliti.


OBBLIGHI DELL’AFFILIANTE

- Obblighi precontrattuali: la legge prevede un comportamento precontrattuale, secondo correttezza e buona fede. L’affiliante deve fornire al franchisee tutte le informazioni utili in modo tempestivo (eccetto quelle riservate o la cui divulgazione rappresenterebbe violazione a terzi), al fine di permettergli una valutazione adeguata della convenienza economica del contratto. E’ inoltre tenuto a consegnare all’aspirante franchisee una copia del contratto, corredato di allegati, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione.

- Obblighi contrattuali: l’affiliante si deve impegnare a concedere al franchisor la licenza d’uso dei segni distintivi caratterizzanti l’impresa; è tenuto a trasmettergli il proprio know-how e tutto ciò che riguarda la gestione dei prodotti/servizi dati in affiliazione. Dovrà assicurare una costante assistenza (tecnica, commerciale, promozionale e di marketing) ed addestrare il personale impiegato nella nuova impresa.

Obbligo di informazione

Oltre alla copia del contratto comprensiva dei vari allegati (da consegnare almeno 30 giorni prima della sottoscrizione), l’affiliante dovrà specificare i suoi dati principali. Nel caso l’affiliato lo richiedesse, egli avrà diritto ad una copia del bilancio del franchisee (degli ultimi 3 anni, o dall’inizio dell’attività nel caso fosse stata avviata da meno di 3 anni). E’ tenuto ad indicare i marchi utilizzati e a specificarne gli estremi della relativa registrazione. Il franchesee deve poter disporre delle seguenti informazioni:

- illusrazione sintetica degli elementi caratterizzanti l’oggetto dell’affiliazione;
- lista degli altri affiliati con relativa ubicazione;
- descrizione (nel rispetto delle norme sulla privacy) dei procedimenti giudiziari ,riguardanti il sistema di franchising, conclusi negli ultimi 3 anni e promossi nei confronti dell’affiliante da affiliati, terzi o pubbliche autorità;
- elenco di tutti i punti vendita diretti del franchisor.

Il franchisor può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con successivo decreto ministeriale saranno definite le informazioni per gli affilianti che, in precedenza, abbiano operato esclusivamente all’estero. Nel caso dovesse fornire false informazione, l’affiliato potrà chiedere l’annullamento del contratto.

Cessazione del contratto

Il contratto di affiliazione, oltre che per scadenza del termine, può cessare per altri motivi: risoluzione anticipata e fallimento di una delle due parti.

Scadenza del termine

Il franchising è un contratto di durata, quindi esso potrà essere:

- a tempo determinato (più frequente): deve avere una durata minima sufficiente a garantire, all’affiliato, sia l’ammortamento degli investimenti effettuati per l’esercizio della nuova attività d’impresa, che lo smaltimento di eventuali giacenze di magazzino. In ogni caso, non può mai essere inferiore a 3 anni (salvo risoluzione anticipata per adempienza delle parti);
- a tempo indeterminato: in questo caso può essere rinnovato. Entrambe le parti possono usufruire del diritto di recesso: nel rispetto del tempo necessario all’affiliato per ammortizzare gli investimenti. In ogni caso,non può mai essere inferiore a 3 anni (salvo recesso per giusta causa).

Risoluzione anticipata

E’ possibile una risoluzione del contratto anteriore alla sua data di scadenza. Potrebbe accadere per il verificarsi di una clausola risolutiva espressa, ovvero per inadempimento.

Effetti dello scioglimento

Alla cessazione del contratto, il franchesee sarà obbligato a cessare l’utilizzo sia dei segni distintivi che del know-how dell’affiliante. Questi, di norma, deve riacquistare le merci in giacenza alla cessazione del rapporto, anche se nulla è previsto nel contratto. La prassi spesso riconosce al franchesee un’indennità di clientela.

 
 
 

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